LEGGE REGIONALE N. 48 DEL 3-09-1987
REGIONE VENETO

Interventi per la tutela degli animali d' affezione.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 51
del 4 settembre 1987
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 Finalità
 1.  La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela
degli animali d' affezione, condanna gli atti di crudeltà ,
i maltrattamenti nonchè  il loro abbandono.

 

 

ARTICOLO 2

 Tutela e vigilanza
 1.  Alla fine del secondo comma dell' articolo 1 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 77, viene aggiunto il
seguente punto:
  << 17) la tutela degli animali d' affezione e la vigilanza sul
trattamento cui vengono sottoposti >>.

 

 

ARTICOLO 3

 Anagrafe canina
 1.  Presso ogni unità  locale socio - sanitaria è  istituita
l' anagrafe regionale del cane, alla quale il cane deve essere
iscritto entro i primi tre mesi di vita.
  2.  La denuncia all' anagrafe deve essere eseguita
dal detentore a qualsiasi titolo del cane.  Egli ha inoltre
l' obbligo di denunciare l' avvenuto trasferimento, scomparsa
o morte dell' animale entro 15 giorni dall' avvenimento.
  3.  In sede di prima applicazione le unità  locali socio -
sanitarie istituiscono l' anagrafe canina entro nove
mesi dall' entrata in vigore della presente legge.  I proprietari
e detentori del cane sono tenuti a denunciarlo
entro tre mesi dall' istituzione dell' anagrafe canina.
  4.  Le denunce presentate all' anagrafe canina sono
gratuite.
  5.  Delle iscrizioni registrate l' unità  locale socio -
sanitaria dà  tempestiva comunicazione ai comuni anagrafici
dei detentori.

 

 

ARTICOLO 4

 Tatuaggio di riconoscimento
 1.  Entro novanta giorni dall' avvenuta iscrizione alla
anagrafe regionale i cani devono essere identificati mediante
tatuaggio di un codice indelebile e leggibile, eseguito
sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione
auricolare destro, con medoti che non arrechino
danno all' animale.
  2.  Le operazioni di tatuaggio sono eseguite a cura
dei servizi veterinari dell' unità  locale socio - sanitaria, di
veterinari liberi professionisti autorizzati o di appositi
organismi riconosciuti.

 

 

ARTICOLO 5

 Profilassi
 1.  Le unità  locali socio - sanitarie, ai fini della profilassi
delle malattie infettive, infestive e diffusive degli
animali, predispongono, con il consenso dei detentori,
interventi preventivi e successivi, atti anche al controllo
delle nascite, servendosi delle strutture proprie o riconosciute.

 

 

ARTICOLO 6

 Recupero degli animali randagi
 1.  La tutela degli animali d' affezione si esercita anche
con la cattura dei cani randagi, il recupero di quelli
sani e la loro assegnazione a privati ovvero ad associazioni
protezionistiche, in conformità  a quanto previsto
dall' articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320.

 

 

ARTICOLO 7

 Informazione
 1.  La Giunta regionale, d' intesa con le unità  locali
socio - sanitarie, predispone appositi programmi annuali
d' informazione e di educazione alla tutela e al rispetto
degli animali rivolti ai detentori e all' opinione pubblica.

 

 

ARTICOLO 8

 Canili
 1.  Il punto b) dell' articolo 2 della legge regionale
28 gennaio 1985, n. 12, è  sostituito dal seguente:
  << b) alle unità  locali socio - sanitarie contributi per la
costruzione e gestione di canili, da attuarsi direttamente
o avvalendosi delle associazioni per la protezione
degli animali nonchè  per l' acquisto di mezzi
e di attrezzature speciali per la lotta al randagismo
di cani e gatti. >>.

 

 

ARTICOLO 9

 Associazioni protezionistiche
 1.  Le associazioni per la protezione degli animali,
per il conseguimento dei loro scopi, possono avvalersi
dei benefici della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55,
previa osservanza delle disposizioni in essa contenute.
  2.  Le associazioni riconosciute possono, anche mediante
convenzione con le unità  locali socio - sanitarie:
  - creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali
d' affezione;
  - svolgere compiti di assistenza volontaria;
  - promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie
zoofile;
  - partecipare alle iniziative di cui agli articoli, 4, 5, 6, 7
e 8 in collaborazione con i servizi pubblici delle unità
locali socio - sanitarie.

 

 

ARTICOLO 10

 Guardie zoofile
 1.  I comuni e le unità  locali socio - sanitarie per lo
esercizio delle funzioni previste dall' articolo 2 possono
utilizzare, a titolo volontario e gratuito, le guardie zoofile
riconosciute e i soci delle associazioni zoofile.

 

 

ARTICOLO 11

 Disposizioni esecutive di attuazione
 1.  La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata
in vigore della presente legge, previo parere della commissione
consiliare competente, emana, a norma dello
articolo 32 lettera g) dello Statuto, disposizioni esecutive
di attuazione della presente legge.

 

 

ARTICOLO 12

 Sanzioni
 1.  L' inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli
3 e 4 è  soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria
da L. 100.000 a L. 500.000 con le procedure di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge regionale
28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

 

 

ARTICOLO 13

 Norma finanziaria
 1.  Le spese concernenti l' applicazione della presente
legge sono sostenute dalle unità  locali socio - sanitarie
competenti per territorio e il relativo onere è  coperto
dalla quota spettnte del fondo sanitario regionale.

 

 

ARTICOLO 14

 Dichiarazione d' urgenza
 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sensi
dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.
 Venezia, 3 settembre 1987